Studio Legale Avvocato Grazia Pasotti - Gallarate (Varese)

Giustizia: Il palazzo di Giustizia di Milano

IL DIRITTO PUBBLICO

Il diritto pubblico disciplina l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, regola la loro azione, interna e di fronte ai privati, ed impone a questi ultimi il comportamento cui sono tenuti per rispettare la vita associata e il reperimento dei mezzi finanziari necessari per il conseguimento delle finalità volta a volta considerate pubbliche: diritto pubblico che si articola nelle varie branche del diritto costituzionale, amministrativo, penale, tributario, ecc.

IL DIRITTO PRIVATO

Il diritto privato disciplina le relazioni interindividuali, sia dei singoli che degli enti privati, non affidandone la cura ad organi pubblici, ma lasciando alla iniziativa personale anche l’attuazione delle singole norme.
Il diritto privato comprende tutte le norme che riguardano l’esistenza del soggetto, la sua capacità e la regolamentazione generale dei vari aspetti della partecipazione dello stesso soggetto al godimento e alla utilizzazione delle risorse economiche. Esso, in particolare, comprende la disciplina dei diritti reali e dei rapporti di obbligazione.
La linea di demarcazione tra diritto pubblico e diritto privato è però variabile: lo Stato può avocare a sé la realizzazione di funzioni un tempo lasciate ai privati (ad esempio: la scuola, gli ospedali, ecc,) e viceversa; può sanzionare penalmente comportamenti un tempo considerati di mero interesse privato (ad esempio, ponendo nuovi limiti all’azione delle imprese o dettando norme innovative per la protezione dei lavoratori o dell’ambiente) e viceversa; ovvero può rinunciare ad organizzare in forma pubblica determinati tipi di attività, restituendoli all’iniziativa privata (privatizzazioni).
Ma la contrapposizione tra il diritto pubblico ed il diritto privato è anche a volte molto incerta: ad esempio, soggetti privati possono essere concessionari di servizi pubblici con tipici poteri pubblicistici; lo Stato ed altri enti pubblici hanno il controllo di società di diritto privato in qualità di azionisti di maggioranza.

IL DIRITTO COMMERCIALE

Il diritto commerciale ha per oggetto la regolamentazione normativa dei rapporti commerciali.
Esso è fondato sui principi della libertà dell’iniziativa economica, pubblica e privata (art. 41 della Costituzione) e dell’intervento pubblico nell’economia (art 43 della Costituzione).
E’ disciplinato dalle norme del codice civile, anche se conserva una autonomia scientifica.
Il Codice Civile non considera l’impresa, bensì l’imprenditore, che all’art. 2082 viene definito come colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Impresa è anzitutto attività economica: l’esercizio di attività non economiche anche se attuato attraverso un’organizzazione non costituisce impresa, e chi lo esercita non è imprenditore. Anche l’elemento della professionalità è presupposto essenziale dell’impresa.

IL DIRITTO DI FAMIGLIA

E’ la branca del diritto privato disciplinante i rapporti familiari, contenuta nel libro I del Codice Civile, così come riformato dalla legge n. 151 del 1975.
Tale legge ha apportato notevoli modifiche al codice civile ed importanti innovazioni nell’ambito familiare, tra le quali possiamo ricordare: la parità dei coniugi sia nei rapporti personali che in quelli patrimoniali; l’attribuzione dell’esercizio della potestà sui figli ad entrambi i genitori; la comunione legale dei beni come regime patrimoniale legale dei coniugi; l’introduzione della figura dell’impresa familiare; l’ampliamento delle cause di invalidità del matrimonio; l’eliminazione della fattispecie della separazione coniugale per colpa.

IL DIRITTO PENALE

Costituisce il complesso delle norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la minaccia di una specifica sanzione afflittiva (pena), proibisce determinati comportamenti umani considerati contrari ai fini che lo Stato stesso persegue. La sanzione tipica della violazione di un precetto penale è la pena, detta anche pena criminale.
La funzione del diritto penale è la difesa della società contro il reato; in un’ottica più dinamica della vita sociale, si può affermare che il diritto penale contribuisce ad assicurare le condizioni essenziali della convivenza predisponendo la sanzione più idonea per la difesa di quei beni giuridici o valori socialmente rilevanti.
Esigenze sempre più sentite di tutela della libertà legittimano l’intervento punitivo dello Stato solo per quei beni che siano dotati di rilevanza costituzionale o socialmente considerati tali.

IL CONTRATTO DI AGENZIA

Con il contratto di agenzia una parte (agente) assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra (preponente), verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
L’agente opera a proprio rischio e con organizzazione autonoma, senza vincolo alcuno di subordinazione: si tratta quindi di un imprenditore commerciale, o meglio di un ausiliario autonomo dell’imprenditore preponente.
Il contratto di agenzia è disciplinato dagli articoli 1742 e seguenti del Codice Civile. Tale disciplina è stata profondamente innovata dal decreto legislativo n. 303 del 1991 in attuazione di una direttiva europea.
Elemento naturale del contratto di agenzia è il diritto di esclusiva, per il quale il preponente non può, salvo patto contrario, avvalersi di più agenti nella stessa zona e l’agente non può svolgere le stesse mansioni per ditte concorrenti nella stessa zona.
L’agente ha diritto alla provvigione per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione, nonché per quelli conclusi direttamente dal preponente, che devono avere esecuzione nella zona riservata all’agente.
Una delle novità più rilevanti apportate dalla nuova normativa è rappresentata dall’art. 1751 del codice civile, che disciplina l’indennità di cessazione del contratto ed introduce la cosiddetta “indennità europea”. Tale norma stabilisce che il diritto a ricevere detta indennità è subordinato alla sussistenza di due requisiti e che la misura della indennità in questione non è più fissa, ma variabile. Inoltre, la legge determina solo la misura massima di questa indennità, che è pari ad una annualità di provvigioni calcolata sulla media degli ultimi cinque anni.
Uno dei criteri fissati dalla legge è quello dell’equità, in relazione alle provvigioni che vengono perse dall’agente.
L’introduzione del nuovo criterio di determinazione della indennità di cessazione del contratto di agenzia ha dato origine a numerose controversie, sia per l’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dell’indennità in questione, sia per la concreta determinazione del suo ammontare.